La cassazione con la sentenza n.10065 del 15 aprile 2024 ha ritenuto nulla la conciliazione sottoscritta dalle parti in azienda e quindi al di fuori delle sedi protette stabilite all'articolo 411 del codice di procedura civile.
Tale principio si discosta notevolmente dalla prevalente e consolidata giurisprudenza che ritiene invece fondamentale l'oggettiva ed effettiva assistenza sindacale a discapito della sede in cui viene firmata la conciliazione (la più recente è del 18/01/2024).
L'impostazione della lettura della norma, molto rigida sotto molti aspetti, limita notevolmente la flessibilità che nei fatti si manifestava nella gran parte delle conciliazioni.
Il motivo su cui si basa la decisione è essenzialmente legato alla potenziale influenza - anche indiretta - che il lavoratore potrebbe subire in caso di sottoscrizione all'interno interno dei locali aziendali, dove solitamente restano comunque forti e radicate le peculiarità direttive e logistiche dell'azienda nei confronti appunto della controparte contrattuale.
Dal punto di vista critico, i giudici del Palazzaccio hanno quindi osservato una lettura evidentemente anacronistica e oggetto di forti dubbi immediati da parte degli addetti ai lavori.
A ben vedere, appare discutibile la decisione in discussione, in virtù del fatto che l'assistenza al lavoratore deve essere effettiva sotto l'aspetto sostanziale e non formale, in quanto il dipendente è comunque consapevole delle dinamiche in ballo e che sono state oggetto di tutela da parte del rappresentante del sindacato, figura prevista dall'ordinamento e che si pone l'unico obiettivo di tutelare i diritti di chi assiste, a prescindere dalle circostanze formali che possono configurarsi con l'istituto della conciliazione in sede protetta.